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STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Titolo I
Denominazione – Sede – Finalità

 

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituito, ai sensi dell’Art. 35, co. 1, D.Lgs. 117/2017, l’Ente senza scopo di lucro, in forma di Associazione non riconosciuta denominato: “Sundari Associazione di Promozione Sociale” per brevità denominata anche “Sundari APS”. Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, la sua durata è a tempo indeterminato. L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o dell’acronimo “APS” è obbligatorio ai sensi di Legge.

L’Associazione ha sede legale in Via Riccione 9 nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo, il trasferimento in un Comune differente è deliberato dall’Assemblea Ordinaria degli Associati ed in entrambi i casi non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell’Art. 48 D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.


Art. 3 -   Finalità e attività

L’Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale di seguito individuate e identificate alle seguenti lettere dell’art. 5 D.Lgs: 117/2017 avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri Associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art.5 D.Lgs. 117/2017;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

L’Ente potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell’ambito della promozione della cultura, delle discipline olistiche, delle attività sportive nonché qualunque altra forma di espressione artistica.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, L’Associazione si pone l’obiettivo dell’evoluzione personale e del benessere psichico, fisico ed emotivo della persona, ma anche l’ampliamento della conoscenza, della consapevolezza di sé, dello sviluppo delle risorse personali attraverso tecniche psico-fisiche e spirituali, del miglioramento della condizione fisica tramite lo sport. Tali finalità saranno perseguite anche tramite l’insegnamento e lo studio di diverse forme di yoga e tantra, delle discipline orientali,   della collaborazione con fisioterapisti e osteopati,oltre ad altre discipline quali la psicologia collegata allo yoga, ayurveda, fitoterapia, pranoterapia, nutrizionismo e cucina vegetariana e vegana, cosmesi eco-biologica, aromaterapia, cromoterapia, riflessologia.

L’Ente al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statutari potrà organizzare e/o promuovere:
- corsi e laboratori culturali, attività didattica ed eventi sportivi come sopra elencati che potranno essere effettuati tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo Associato o tesserato, ma uguale per tutti gli Associati o tesserati che scelgano il medesimo programma di attività, nonché corsi tecnici di approfondimento;
- rassegne, manifestazioni, convegni, conferenze e congressi in ambito culturale e sportivo;
- realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, manuali, audiovisivi, libri, giornali, cataloghi, materiale audiovisivo e digitale ed altro materiale per diffondere e divulgare i progetti realizzati;
- gite, visite guidate, percorsi culturali, viaggi educativi ed altri eventi educativi a favore degli Associati, dei loro famigliari e dei terzi;
- coordinamento e azione comune tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane e estere;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché aprire sedi secondarie in Italia o all’estero;
- gestire un punto di ristoro qualificato quale circolo privato per la somministrazione di alimenti e bevande riservato agli Associati dell’Associazione, anche eventualmente in concessione o locazione da enti pubblici;
- ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie e agli scopi istituzionali dell’Associazione, anche attività diverse ex art. 6 D.Lgs. 117/2017 che verranno individuate di volta in volta dall’Organo Direttivo.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all’Associazione e all’intera collettività attraverso attività di promozione sociale, co-progettazione di servizi e di aggregazione (anche sperimentali) per l’intera collettività a supporto di una crescita economica, sociale, culturale e sportiva del territorio di riferimento.

L’Ente si propone altresì di istituire concorsi e di assegnare borse di studio. Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L’Associazione è apartitica e svolge le proprie attività in favore dei propri Associati, di loro familiari o conviventi o di terzi, avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori e con il pubblico nonché partecipare a bandi pubblici e privati.

 
Titolo II
Associati


Art. 4 – Ammissione

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione e ne accettano lo Statuto e il Regolamento interno. L’Associazione può prevedere anche l'ammissione come Associati ordinari di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono previste tre categorie di Associati, ognuna con pari diritti e doveri:
- fondatori: sono coloro che hanno costituito all’origine l’Associazione;
- ordinari: sono coloro che si iscrivono all’Associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Organo di amministrazione partecipando attivamente alle attività associative;
- simpatizzanti: sono le persone che si iscrivono all’Associazione e versano la quota di iscrizione   annualmente stabilita dall’Organo di amministrazione, ma che per i motivi più disparati frequenteranno in maniera occasionale le attività proposte dall’ente nonché la sede sociale (si pensi ad esempio ai famigliari degli Associati ordinari);
- junior: sono i bambini ed i ragazzi, quindi tutti i minorenni, che si iscrivono all’Associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione partecipando attivamente alle attività associative.

Possono essere Associati ordinari dell'Associazione tutte le persona fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo direttivo su domanda scritta dell’interessato indirizzata all’Organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli Associati a cura dell’Organo di amministrazione. In caso di rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica per iscritto la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro dieci giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea ordinaria degli Associati in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale avrà durata dalla data del versamento al termine del medesimo anno sociale.
Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell’art.35 D.Lgs. 117/2017.             
                        

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Gli Associati dell'Associazione hanno il diritto di:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all’interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi e entro i limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell’art.15, comma 3, D.Lgs: 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell’Associazione il quale renderà possibile l’esame presso la sede legale dell’ente o presso altri luoghi di svolgimento dell’attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli Associati di cui alla presente regola;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.

Gli Associati dell'Associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi per la partecipazione alle attività organizzate secondo l’importo annualmente stabilito dall’organo di amministrazione


Art. 6 – Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte od estinzione della persona giuridica o dell'Ente. L'Organo di amministrazione procede alla tempestiva cancellazione dell'Associato dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell'Associato dovranno essere presentate all'Organo Direttivo per iscritto.
L'esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti dell'Associato, e notificata allo stesso a mezzo mail, raccomandata a mano o raccomandata a/r, o altra modalità che assicuri prova dell'avvenuta ricezione che:

  1. non esplichi più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);

  2. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o abbia violato le norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno;
  1. abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell'esercizio delle attività associative o del rapporto Associativo;
  1. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli Organi Sociali;
  1. abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o abbia commesso frodi nell'amministrazione o nella tenuta dei conti;
  1. abbia trascurato, se investito di cariche in seno all'Associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del Presidente e del Consiglio Direttivo;

  2. sia moroso nel pagamento della quota Associativa e/o dei contributi Associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivoltogli dal Direttivo o trascorsi tre mesi dall'inizio del nuovo anno sociale. In quest'ultimo caso la perdita della qualifica di Associato non necessita di comunicazione scritta da parte del Consiglio Direttivo.

Contro le decisioni di esclusione deliberate dall'Organo di amministrazione nei casi da due a sei sopra indicati è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la delibera dell'Organo di amministrazione e deve essere ad esso notificato. Il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'Assemblea nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

Nel caso invece di esclusione indicata nel primo caso oppure di cancellazione per morosità, l'Associato escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata all'Organo di amministrazione.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e l'Associato dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede dell'Associato defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

 

Art. 7 – Volontariato e lavoratori

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate le spese sostenute, anche a fronte di autocertificazione, purchè in questo caso non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili o diversa somma stabilita dalla normativa e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. L'Associato che svolga in maniera non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari. Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Igs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

 

Titolo III
Organi dell'Associazione

 
Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

  • Assemblea degli Associati
  • Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
  • Presidente e Vice Presidente
  • Segretario
  • Organo di controllo (eventuale)
  • Organo di revisione   (eventuale)

  
Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ogni Associato ha diritto ad un voto. L'Assemblea degli Associati, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri.

L'Assemblea degli Associati si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'avviso di comunicazione deve essere comunicato agli Associati tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei Soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

Art. 10 - Competenze Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

  • nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  • nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approvare il rendiconto economico;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare la variazione di sede legale;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

  • deliberare sulle modifiche dello statuto;
  • deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

 

Art. 11 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli Associati sia inferiore a 500 oppure se il numero sia superiore a 500. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota. Le delibere dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la carica ricoperta in seno all'Associazione (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di ¾ degli Associati. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

                                        

Art. 12 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da un numero dispari di componenti compreso fra un minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri Associati. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione tramite mail, PEC o lettera raccomandata a/r o raccomandata a mano controfirmata per ricevuta dal Legale Rappresentante o da un suo delegato a cui il Presidente ha rilasciato specifica delega.

Non può essere nominato amministratore o far parte del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio; i membri del Direttivo sono rieleggibili a fine mandato. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 – ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti fra gli appartenenti alle diverse categorie di Associati.

Il Presidente, eletto ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata; in via alternativa a mezzo telefono, lettera , fax o posta elettronica. Stimola e coordina le attività sociali; vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio e a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed anche l'Organo di Controllo se nominato.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli Associati. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute anche non consecutive, ma nell'arco del medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere attribuito un compenso, emolumento o corrispettivo nei limiti di quanto disposto in merito di indiretta distribuzione utili e di retribuzione dei lavoratori dal D. lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all'interesse dell'Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati in occasione della elezione del Consiglio Direttivo ed ha legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica tre anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'Attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di Controllo, e dell'eventuale Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Al Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, lo stesso Consiglio dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimane l'intervento. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea in occasione dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei e in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.


Art. 14 - Segretario

Quando richiesto dalla maggioranza degli Associati o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà il Segretario, anche fra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finchè vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'Associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro degli Associati per i motivi previsti dall'art. 6 del presente statuto.Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri Sociali.


Art. 15 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea degli Associati; dura in carica finchè vige il Consiglio Direttivo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo in qualsiasi momento possono, anche singolarmente e non collegialmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'Organo di controllo può essere attribuito un compenso.

 

Art. 16 - Organo di revisione legale dei conti

È nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell'art. 31 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l'organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti. Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

                                                  

 

Titolo   IV
Risorse economiche - funzionamento - disposizioni finali

 

Art. 17 - Risorse economiche

 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;                
  5. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
  6. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  7. rimborsi da convenzioni;
  8. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 85, tra cui annoverare le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 D.lgs. 117/2017 svolte senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  1. ricavi derivanti dallo svolgimento di attività diverse come previsto dall'art. 6 D.lgs. 117/2017, con la facoltà di applicare il regime fiscale introdotto dall'art. 86 D.lgs. 117/2017; l'individuazione delle attività diverse da svolgere verrà effettuata di volta in volta a cura dell'Organo di amministrazione;
  1. altre entrate espressamente previste dalla legge;

 

Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio

 L'Associazione ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 - Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.
Il rendiconto viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017. L'ente deposita il bilancio presso in Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

Art. 20 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e nelle forme previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

Art. 21 - Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti fra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta percento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero dei soci o altro limite previsto dalla normativa.

 

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni dell'Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea.
Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

Milano, 21 gennaio 2022